Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti - Testata per la stampa

Statuto e Regolamento

Il presente Statuto è stato approvato dai soci dell'Istituto Veneto nell'adunanza privata del 30 gennaio 2021 e, ha acquisito il parere favorevole del Ministero della Cultura, come comunicato dalla Prefettura di Venezia con lettera del 5 maggio 2021.

 
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STATUTO

Art. 1 - GENERALITÀ
1. L'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti è un'Accademia che ha per fine l'incremento, la diffusione e la tutela delle scienze, delle lettere e delle arti; promuove e realizza progetti di ricerca scientifica anche collaborando con Accademie, Università, Scuole di studi superiori, Enti e Centri di ricerca, a livello sia nazionale sia internazionale.
2. Esso provvede al raggiungimento dei suoi scopi con la dotazione annua dello Stato, con i contributi di Enti pubblici, soggetti privati e con le sue altre entrate.
3. L'Istituto non ha fini di lucro, ha personalità giuridica e sede in palazzo Loredan (Venezia, San Marco 2945), assegnatogli in uso dallo Stato.

Art. 2 - CLASSI E SOCI
1. L'Istituto è composto di due Classi, l'una per le Scienze matematiche, fisiche e naturali, l'altra per le Scienze morali, le lettere e le arti.
2. Ciascuna Classe è formata di 40 componenti per la categoria dei Soci effettivi, 80 per quella dei Soci corrispondenti e 25 per quella dei Soci stranieri. I Soci corrispondenti sono distinti nelle sotto categorie dei corrispondenti residenti nelle Venezie, di 55 componenti, e dei corrispondenti non residenti nelle Venezie, di 25 componenti.
3. Soci corrispondenti possono essere persone il cui curriculum sia ritenuto meritevole per l'ammissione all'Istituto seguendo le procedure per la proposta e l'elezione fissate dall'art. 13 del presente Statuto e da specifici artt. del Regolamento interno; Soci effettivi sono i Soci corrispondenti proposti dall'Assemblea e che abbiano ottenuto il consenso nelle forme previste per la loro elezione, ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto e da specifici artt. del Regolamento interno.
4. L'insieme dei Soci effettivi, compresi gli effettivi in soprannumero, forma l'Adunanza privata dell'Istituto.
5. La valutazione relativa alla residenza dei Soci può essere compiuta, stante il carattere dell'Istituto, facendo riferimento anche al luogo in cui gli stessi esercitano in modo preminente la loro attività. 

Art. 3 - SOCI IN SOPRANNUMERO
1. Con l'inizio dell'anno accademico successivo a quello del compimento dell'ottantesimo anno di età, i Soci effettivi, corrispondenti e stranieri sono considerati in soprannumero.
2. Con deliberazione dell'Adunanza privata, i Soci effettivi e corrispondenti residenti possono, su loro richiesta, essere collocati in soprannumero, come pure possono esserlo, su proposta del Consiglio di Presidenza, i Soci effettivi e corrispondenti residenti che, per oltre un triennio, non abbiano partecipato alle attività dell'Istituto.
3. I Soci in soprannumero conservano tutti i diritti e le prerogative della categoria di appartenenza.
4. Quando nel presente Statuto e negli altri atti normativi dell'Istituto è fatto riferimento ai Soci, in generale o con riguardo alla categoria di appartenenza, senza ulteriori specificazioni, esso è da intendere comprensivo dei Soci in soprannumero.
5. I posti già occupati dai Soci in soprannumero sono considerati vacanti.

Art. 4 - SOCI ONORARI E PRESIDENTI EMERITI
1. Personalità altamente benemerite della cultura, italiane o straniere, possono essere nominate Soci onorari dell'Istituto, seguendo la procedura indicata nell'art. 15.
2. I Soci onorari hanno gli stessi diritti e le medesime prerogative dei Soci effettivi in soprannumero, ma non contribuiscono a formare il quorum per la valida formazione delle Adunanze private, nonché quello per la validità di deliberazioni ai sensi di quanto disposto negli artt. 12, 13, 14 e 21 e non hanno diritto di voto. Possono scegliere la Classe alla quale desiderano appartenere.
3. Su proposta di almeno un terzo dei Soci effettivi, i Presidenti cessati dall'ufficio possono essere eletti Presidenti emeriti, seguendo la procedura di cui all'art. 15.
4. La qualifica di «Presidente emerito» si aggiunge a quella di Socio effettivo o di Socio in soprannumero, e non si sostituisce ad essa.

Art. 5 - SOCI ASSENTI 
1. Il Socio effettivo o in soprannumero che per oltre un triennio non abbia partecipato alle attività dell'Istituto non contribuirà a formare il quorum per la valida formazione delle Adunanze private, nonché quello per la validità di deliberazioni, salvo che non sia presente. 
2. Al Socio effettivo che per oltre un triennio non abbia partecipato alle attività dell'Istituto, verrà inviata dalla Presidenza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, una comunicazione con la quale gli viene richiesto di confermare la propria volontà di permanere nel ruolo. 
3. In difetto di risposta positiva, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, egli verrà collocato in soprannumero. 

Art. 6 - ORGANI 
1. L'Istituto ha un Presidente, un Vicepresidente, un Amministratore e due Segretari, i quali costituiscono il Consiglio di Presidenza e sono eletti dall'Adunanza privata tra i Soci effettivi. 
2. Il Presidente e il Vicepresidente devono appartenere a Classi diverse; lo stesso vale per i due Segretari. 
3. Il Consiglio di Presidenza, per gli aspetti esecutivi e con modalità fissate dal Regolamento, si avvale di personale dipendente inserito in una pianta organica che prevede al proprio vertice le figure di Direttore e di Cancelliere, eventualmente coincidenti. 
4. Alle riunioni del Consiglio partecipano, senza diritto di voto, il Cancelliere con funzione di segretario verbalizzante e il Direttore. 
5. Tutti i componenti del Consiglio durano in carica un triennio accademico ed esercitano la propria funzione a titolo gratuito. I componenti del Consiglio di Presidenza possono essere rieletti immediatamente alla stessa carica per una sola volta. L'elezione del Consiglio di Presidenza ha luogo nel trimestre aprile-giugno. Ove il provvedimento ministeriale relativo al decreto di nomina del Presidente non sia pervenuto prima della fine dell'anno accademico in corso, l'entrata in carica del Consiglio ha luogo il giorno successivo a quello di notifica o comunque di recepimento del provvedimento stesso. Se, tuttavia, il provvedimento ministeriale non interviene nel termine di sei mesi a fare data dall'elezione del Consiglio, quest'ultimo entrerà comunque in carica il giorno successivo alla scadenza del semestre.
6. Ove si renda vacante nel corso dell'anno accademico la carica di Presidente, il Vicepresidente ne assume le funzioni fino a scadenza dell'anno stesso. Nel corso di quest'ultimo si procede al rinnovo dell'intero Consiglio di Presidenza che resterà in carica per un triennio.
7. Nell'ipotesi in cui la vacanza della carica di Presidente intervenga successivamente all'Adunanza solenne, il rinnovo viene effettuato all'inizio del nuovo anno accademico e il nuovo Presidente, così come il nuovo Consiglio, assumono le proprie funzioni immediatamente dopo la convalida dell'elezione.
8. Ove, prima della scadenza del triennio, si renda vacante uno dei posti del Consiglio diverso da quello del Presidente, esso è coperto con elezione suppletiva concernente la sola carica in questione; l'eletto in surroga rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Presidente.
9. Qualora la vacanza si verifichi quando mancano meno di nove mesi alla scadenza del triennio, è in facoltà del Consiglio di Presidenza di non dar corso all'elezione suppletiva, assumendo opportune disposizioni per il regolare funzionamento del Consiglio e dell'Istituto.

Art. 7 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale e la direzione generale dell'Istituto, sovraintende alle pubblicazioni e alla conservazione del patrimonio, cura l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, convoca e presiede le Adunanze pubbliche, le Adunanze private, nonché le riunioni del Consiglio di Presidenza e provvede a dare esecuzione alle relative deliberazioni.
2. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o d'impedimento.

Art. 8 - CONSIGLIO DI PRESIDENZA
1. Il Consiglio di Presidenza coordina l'attività culturale e vigila sulla gestione del patrimonio dell'Istituto, provvedendo alla conservazione e amministrazione dei beni immobili e mobili che facciano parte a qualunque titolo di detto patrimonio.
2. Coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e delibera sulle questioni che gli vengono sottoposte.
3. Formula il bilancio preventivo, e relative variazioni, nonché il rendiconto consuntivo in base alle proposte dell'Amministratore.
4. Il bilancio preventivo, accompagnato da una relazione redatta dallo stesso Consiglio di Presidenza, e il conto consuntivo, accompagnato dalle relazioni del Consiglio di Presidenza e dei Revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione dell'Adunanza privata.
5. Le deliberazioni del Consiglio di Presidenza, il cui quorum costitutivo è stabilito in tre componenti, sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Nell'ipotesi di assenza sia del Presidente che del Vicepresidente, le deliberazioni assunte dal Consiglio sono comunque valide e, in caso d'urgenza, immediatamente esecutive. Esse sono sottoposte a ratifica da parte del primo Consiglio successivo nel quale siano presenti il Presidente o il Vicepresidente.
6. Le riunioni del Consiglio di Presidenza potranno tenersi con modalità di carattere telematico, sia in audio che in videoconferenza, a condizione: che il Presidente, o, in sua assenza, il Vicepresidente, e il segretario verbalizzante si trovino nello stesso luogo; che della modalità si dia atto nel verbale; che tutti siano in grado di riconoscere l'identità degli intervenuti; che ai partecipanti sia consentito di scambiarsi i documenti utili e di partecipare attivamente alla discussione e all'assunzione delle deliberazioni.

Art. 9 - REVISORI DEI CONTI
1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati ogni tre anni dall'Adunanza privata.
2. L'Adunanza privata nomina, come membri effettivi del Collegio dei Revisori, due Soci e un professionista esterno, iscritto all'Albo dei Commercialisti e Revisori contabili. Nomina altresì come membri supplenti un Socio e un professionista esterno, iscritto all'Albo dei Commercialisti e Revisori contabili.
3. I Revisori vigilano sull'osservanza della legge nonché delle norme statutarie e regolamentari quanto alla gestione amministrativa; esaminano i rendiconti consuntivi e ne riferiscono per iscritto all'Adunanza privata.
4. Su invito del Presidente dell'Istituto, anche formulato in seguito a loro istanza, i tre componenti, o - se il Consiglio concorda - uno dei tre in rappresentanza di tutti, partecipano, in veste consultiva, alle riunioni del Consiglio di Presidenza nelle quali sia ritenuta necessaria, o anche solo opportuna, la loro presenza.

Art. 10 - AMMINISTRATORE
1. L'Amministratore, nell'assumere l'ufficio, riceve gli inventari dei beni dell'Istituto, li sottoscrive e ne assicura la custodia.
2. Sovrintende alla gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Istituto, dando esecuzione e attuazione alle deliberazioni del Consiglio di Presidenza, cura la riscossione delle entrate, l'erogazione delle spese e la tenuta dei libri contabili. Su delega del Presidente può provvedere all'esecuzione di pagamenti.

Art. 11 - SEGRETARI DELLE CLASSI
I Segretari attendono al coordinamento scientifico e culturale delle attività delle rispettive Classi, e curano le pubblicazioni dell'Istituto.

Art. 12 - ADUNANZE PUBBLICHE E PRIVATE
1. L'Adunanza privata elegge il Presidente, il Vicepresidente e gli altri componenti del Consiglio di Presidenza.
Essa delibera:
a) sulle questioni di carattere generale e patrimoniale concernenti l'attività dell'Istituto;
b) sulle modifiche dello Statuto e dei regolamenti; 
c) su tutte le altre questioni che le vengano sottoposte dal Presidente;
d) sull'impiego delle somme provenienti da alienazioni di beni, da lasciti, da donazioni, o comunque da destinarsi a incremento del patrimonio dell'Istituto;
e) sulle altre materie che le sono demandate dal presente Statuto.
2. L'Adunanza privata discute e approva il bilancio preventivo, le sue variazioni e il bilancio consuntivo predisposti dal Consiglio di Presidenza, corredati dalla relazione dei Revisori dei conti.
3. Salvo quanto diversamente disposto nel presente Statuto, le Adunanze private sono validamente costituite e deliberano con le modalità ed i quorum stabiliti dal Regolamento.
4. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto ogni volta che riguardino persone, o quando ne sia fatta richiesta da almeno cinque componenti dell'Adunanza privata.
5. Il Cancelliere redige di ogni Adunanza il processo verbale che va sottoscritto da chi l'ha presieduta e dai Segretari delle due Classi, se presenti.
6. Le Adunanze pubbliche e private potranno tenersi sia in presenza sia con modalità di carattere telematico, in audio o in videoconferenza, a condizione: che il Presidente, o, in sua assenza, il Vicepresidente, e il segretario verbalizzante si trovino nello stesso luogo; che della modalità si dia atto nel verbale; che tutti siano in grado di riconoscere l'identità degli intervenuti; che ai partecipanti sia consentito di scambiarsi i documenti utili e di partecipare attivamente alla discussione e all'assunzione delle deliberazioni.
7. Ogni Socio potrà avere in capo un numero massimo di tre deleghe di altri Soci; tale delega sarà possibile sia per quanto concerne tutti i punti all'ordine del giorno che per alcuni di essi. L'intervento in riunione, sia per presenza fisica che con modalità telematiche, e l'eventuale presenza di deleghe saranno fatte risultare dal verbale della riunione con piena legittimità della stessa e delle delibere ivi adottate.

Art. 13 - ELEZIONE DI NUOVI SOCI
1. Il Consiglio di Presidenza stabilisce ogni anno, entro il limite dei posti vacanti, il numero di nuovi Soci effettivi, corrispondenti residenti, corrispondenti non residenti e stranieri che possono essere eletti.
2. Fra i candidati preventivamente proposti, l'elezione avviene una volta l'anno da parte dell'Adunanza privata, con votazioni separate per ciascuna Classe, e successivamente con votazione a Classi congiunte.
3. L'Adunanza privata convocata per le elezioni di nuovi Soci è validamente costituita e delibera con le modalità e i quorum stabiliti dal Regolamento.

Art. 14 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO
L'Adunanza privata convocata per l'elezione del Presidente e degli altri componenti il Consiglio di Presidenza è validamente costituita e delibera con le modalità ed i quorum stabiliti dal Regolamento.

Art. 15 - ELEZIONE DI SOCI ONORARI
1. Le proposte per l'elezione di Soci onorari sono prese in considerazione quando siano avanzate da almeno la metà dei Soci effettivi ed effettivi in soprannumero di una Classe.
2. Le proposte adeguatamente motivate vengono inviate dalla Presidenza a tutti i Soci effettivi ed effettivi in soprannumero affinché esprimano il loro voto segreto.
3. Si considerano eletti coloro che abbiano conseguito i due terzi dei voti espressi, che devono comunque superare la metà dei Soci effettivi ed effettivi in soprannumero.

Art. 16 - CALENDARIO DELL'ANNO ACCADEMICO
1. Il calendario dell'anno accademico viene fissato dal Consiglio di Presidenza.
2. Le Adunanze pubbliche sono aperte ai Soci e a tutti gli interessati; vi partecipano i Soci senza distinzione di Classe e ruolo.
3. In dette Adunanze pubbliche vengono svolte relazioni e discussioni su argomenti di carattere scientifico o d'interesse generale; vengono letti o riassunti scritti di Soci, o anche di studiosi non appartenenti all'Istituto purché presentati da un Socio, in vista della pubblicazione negli «Atti» o, quando siano di carattere monografico, nelle «Memorie».
4. In merito all'accettazione per la pubblicazione, la Presidenza chiede il parere di uno o più Soci, e ove opportuno di revisori esterni. 
5. Alle Adunanze private in cui siano trattati argomenti concernenti il governo e la gestione amministrativa dell'Istituto e dei Fondi a esso pervenuti per specifiche finalità, possono essere chiamati a partecipare, su invito del Presidente, ma senza voto deliberativo, Soci stranieri e corrispondenti, nonché consulenti esterni.

Art. 17 - CONFERENZE E CONVEGNI
L'Istituto organizza pubbliche conferenze e convegni su temi deliberati dalla Presidenza e approvati dall'Adunanza privata.

Art. 18 - PREMI E RICONOSCIMENTI
1. L'Istituto conferisce premi e riconoscimenti a studiosi ed enti che si siano distinti nelle scienze, nelle lettere, nelle arti e nelle loro applicazioni.
2. Un particolare riguardo sarà riservato ad attività e studi che interessino Venezia, le Venezie e la storia della Repubblica Veneta.
3. I premi e i riconoscimenti non possono essere conferiti a Soci dell'Istituto.

Art. 19 - CONFERMA DI ELEZIONI E NOMINE
1. Le nomine dei Soci e le elezioni del Presidente e del Vicepresidente sono confermate secondo quanto disposto dalla legge.
2. La Presidenza darà comunicazione al Ministero competente delle deliberazioni assunte ai sensi degli artt. 13, 14, 15.

Art. 20 - ATTIVITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
1. L'Istituto, e per esso il Consiglio di Presidenza ex art. 8, può compiere nei limiti di legge e del presente Statuto operazioni finanziarie, incluse quelle relative a prodotti complessi, prodotti pre-assemblati, prodotti gestiti e prodotti in amministrato; può compiere inoltre operazioni commerciali, mobiliari e immobiliari utili per il raggiungimento dei fini dell'Istituto, sulla base dei principi di una sana e prudente gestione finanziario-amministrativa.
2. L'Istituto non può distribuire ai Soci utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o quote di patrimonio.
3. Ogni anno dovrà essere inviata dalla Presidenza al Ministero competente una relazione riassuntiva sull'attività svolta nell'anno precedente. Saranno egualmente comunicati al Ministero il bilancio preventivo, e relative variazioni, e il rendiconto consuntivo, dopo che siano stati approvati dall'Assemblea.

Art. 21 - MODIFICHE STATUTARIE
1. Le proposte di modifica al presente Statuto vengono prese in considerazione quando siano avanzate dal Consiglio di Presidenza o da almeno dieci Soci effettivi ed effettivi in soprannumero.
2. Esse sono inviate ai Soci effettivi ed effettivi in soprannumero con l'ordine del giorno di una prima Adunanza privata convocata per la loro presentazione, discussione e votazione.
3. Se necessario, sono quindi iscritte all'ordine del giorno di una, o più, successive Adunanze private per l'eventuale prosecuzione della discussione e la votazione.
4. Per la validità dell'Adunanza privata nel corso della quale si procede a votazione, è richiesta in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti dei Soci effettivi ed effettivi in soprannumero; in seconda convocazione, la presenza di almeno un terzo dei Soci effettivi ed effettivi in soprannumero.
5. Per l'approvazione delle modifiche proposte è richiesto il voto favorevole della metà più uno dei Soci presenti, ma in ogni caso con il voto favorevole di almeno un quarto dei Soci effettivi ed effettivi in soprannumero.

Art. 22 - REGOLAMENTI DELL'ISTITUTO
L'Istituto ha un Regolamento interno, che è parte integrante del presente Statuto, e un Regolamento del personale: entrambi vanno approvati dall'Adunanza privata dell'Istituto.

Art. 23 - SCIOGLIMENTO DELL'ISTITUTO
1. Lo scioglimento dell'Istituto è deliberato, con le maggioranze richieste dalla legge, dall'Adunanza privata che, se del caso, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
2. Fatte salve diverse disposizioni di legge e sentiti gli organi di controllo da questa eventualmente deputati a effettuare attività di controllo sui soggetti pubblici e privati che agiscono senza fini di lucro, in caso di estinzione dell'Istituto dovuta a qualsivoglia causa, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe a quelle dell'Istituto o a fini di pubblica utilità.

Art. 24 - RIUNIONI IN MODALITÀ TELEMATICA
In tutti i casi in cui le Adunanze e le riunioni degli altri Organi dell'Istituto si tengano con modalità di carattere telematico, sia in audio che in videoconferenza, tutte le deliberazioni delle Adunanze e degli Organi medesimi potranno essere validamente assunte, in deroga a quanto previsto dagli artt. 12, 13, 14 e 21 del presente Statuto, e dalle norme del Regolamento interno da essi richiamate, mediante espressione di voto comunicata con mezzi telematici o mediante posta.
Nel caso di deliberazioni a voto palese, le modalità di espressione del voto dovranno consentire l'identificazione dei votanti.
Nel caso di deliberazioni a voto segreto, le modalità di espressione del voto dovranno viceversa garantire la segretezza dell'espressione medesima.

Art. 25 - DISPOSIZIONE DI CHIUSURA
Per tutto ciò che non è specificamente trattato dal presente Statuto, si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge.


REGOLAMENTO INTERNO

ELEZIONI DI NUOVI SOCI

Art. 1
L'Adunanza privata per l'elezione dei Soci ha luogo nel trimestre aprile-giugno salvo circostanze eccezionali che ne rendano opportuno il rinvio per decisione del Consiglio di Presidenza.

Art. 2
Per l'elezione dei Soci effettivi il Consiglio di Presidenza determina il numero dei posti da coprire per ciascuna delle due Classi e per le varie aree di ciascuna Classe, preventivamente stabilite dall'Assemblea su proposta della Presidenza. Nel determinare l'assegnazione dei posti, il Consiglio di Presidenza terrà conto sia delle presenze già esistenti nell'Istituto, sia dell'opportunità di presenza di settori del sapere non ancora o non sufficientemente rappresentati.
È quindi indetta una riunione, possibilmente nei mesi di febbraio o marzo, distinta per ciascuna Classe, sotto la Presidenza del Presidente o del Vicepresidente a seconda della rispettiva Classe di appartenenza o, in mancanza, del rispettivo Segretario, per una discussione generale sulle candidature proposte dai Soci, che debbono essere fatte pervenire al Consiglio di Presidenza almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la riunione in modo da poter essere comunicate ai Soci della Classe interessata prima della riunione stessa.
Al termine della riunione le candidature proposte saranno oggetto di una votazione segreta tra i Soci presenti.
Salvo il caso che per un posto risulti un solo candidato, la votazione deve portare all'identificazione, per ogni posto da coprire, dei due candidati sui quali s'è verificata la maggiore convergenza dei consensi e fra i quali dovrà essere effettuato il ballottaggio, nell'Adunanza a Classi riunite.

Art. 3
Per l'elezione dei Soci corrispondenti residenti nelle Venezie il Consiglio di Presidenza determina il numero dei posti da coprire per ciascuna delle due Classi e per le varie aree di ciascuna Classe, preventivamente stabilite dall'Assemblea su proposta della Presidenza. Nel determinare l'assegnazione dei posti, il Consiglio di Presidenza terrà conto sia delle presenze già esistenti nell'Istituto, sia dell'opportunità di presenza di settori del sapere non ancora o non sufficientemente rappresentati.
È quindi indetta una riunione, possibilmente nei mesi di febbraio o marzo, distinta per ciascuna Classe, sotto la Presidenza del Presidente o del Vicepresidente a seconda della rispettiva Classe di appartenenza o, in mancanza, del rispettivo Segretario, per una discussione generale sulle candidature proposte dai Soci, che debbono essere fatte pervenire al Consiglio di Presidenza almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la riunione in modo da poter essere comunicate ai Soci della Classe interessata prima della riunione stessa. Sulle candidature presentate si svolge una discussione, che consenta di effettuare una valutazione comparativa. Nel caso siano necessari ulteriori approfondimenti la riunione potrà essere aggiornata ad altra data.
Al termine della riunione le candidature risultanti dalle valutazioni comparative saranno oggetto di una votazione segreta tra i Soci presenti.
Salvo il caso che per un posto risulti un solo candidato, la votazione deve portare all'identificazione, per ogni posto da coprire, dei due candidati sui quali s'è verificata la maggiore convergenza dei consensi e fra i quali dovrà essere effettuato il ballottaggio nell'Adunanza a Classi riunite. Non sono presi in considerazione, ai fini delle elezioni dei Soci, i candidati che non abbiano ottenuto almeno un quarto dei consensi dei presenti nelle riunioni di Classe.
Nel corso della seduta convocata per l'elezione dei Soci corrispondenti, e prima di dar corso alle votazioni, deve essere distribuito ai presenti un profilo dei candidati.
Sempre prima dell'inizio delle votazioni, per i posti da coprire per i quali sia previsto il ballottaggio, la Presidenza può disporre l'effettuazione di una breve discussione a integrazione dei profili dei candidati. Per ogni candidato non possono essere consentiti più di due interventi, della durata massima di cinque minuti ciascuno.

Art. 4
L'Adunanza privata a Classi riunite, convocata per le elezioni, è validamente costituita:
- in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà più uno dei Soci effettivi ed effettivi in soprannumero;
- in seconda convocazione, quando sia presente almeno un quarto dei Soci effettivi ed effettivi in soprannumero.
Se nemmeno in seconda convocazione è raggiunto il quorum sopra indicato, le elezioni sono rinviate a una nuova riunione, che sarà validamente costituita quando sia presente almeno un quarto dei Soci effettivi ed effettivi in soprannumero.
Le votazioni hanno luogo mediante scrutinio segreto e con due schede, una per ogni Classe; in tali schede ciascuno dei votanti indica nomi di eligendi in numero non superiore a quello dei posti da coprire per ciascuna Classe e ciascuna area.

Art. 5
Per l'elezione dei Soci corrispondenti non residenti nelle Venezie, come pure dei Soci stranieri, si segue lo stesso procedimento previsto per l'elezione dei Soci corrispondenti residenti.

Art. 6
L'anzianità nelle categorie si determina dalla data di nomina nella categoria; a parità di data si tiene conto dell'età. L'elenco dei Soci, distinti per categoria, segue l'ordine di anzianità.


ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Art. 7
L'Adunanza privata convocata per l'elezione del Presidente e degli altri componenti il Consiglio di Presidenza è validamente costituita quando sia presente almeno la metà più uno dei Soci effettivi ed effettivi in soprannumero.
Risultano eletti i Soci effettivi che abbiano ottenuto il voto favorevole di almeno due terzi dei votanti.
Quando nella prima votazione non venga raggiunto il numero dei voti richiesto, l'Adunanza privata sarà convocata in altro giorno per una nuova votazione con le modalità di cui al comma precedente. Qualora anche in detta votazione non si raggiunga il quorum richiesto, salvo che l'Adunanza privata deliberi un rinvio della sessione elettorale a una successiva riunione, si procede immediatamente a una nuova votazione di ballottaggio tra i due candidati che abbiano raggiunto il maggior numero di voti. Risulta eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti.


ADUNANZE

Art. 8
L'anno accademico comincia il 1° settembre e termina il 31 agosto.
L'anno finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
Le Adunanze sono di regola tenute secondo il calendario fissato dal Consiglio di Presidenza; questo può tuttavia, dandone tempestiva comunicazione ai Soci, fissare singole Adunanze in giorni diversi da quelli stabiliti.
Ogni anno ha luogo un'Adunanza solenne, nella quale il Presidente dà il resoconto dell'attività svolta e un Socio designato dal Consiglio di Presidenza tiene un discorso su un argomento concordato con il Consiglio stesso.

Art. 9
Le Adunanze sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi dal membro del Consiglio di Presidenza di maggior anzianità accademica. Per tutte le Adunanze l'invito di convocazione è inviato ai Soci, anche solo telematicamente, almeno otto giorni prima della seduta.
Con l'invito di convocazione è pure inviato l'ordine del giorno, sia dell'Adunanza privata, sia di quella pubblica, con l'indicazione degli argomenti da trattare, con i titoli degli scritti e i nomi degli autori e dei presentatori.
Salvo brevi comunicazioni che siano consentite dal Presidente, non possono essere effettuate, nel corso delle Adunanze, letture e presentazioni di scritti diversi da quelli indicati nell'invito. Qualora siano presenti a un'Adunanza dotti nazionali o stranieri di merito segnalato, possono essere invitati dal Presidente a prendere la parola.

Art. 10
Salvo non sia diversamente stabilito dal presente Regolamento, le Adunanze private sono validamente costituite:
- in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà più uno dei Soci effettivi ed effettivi in soprannumero;
- in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei Soci effettivi ed effettivi in soprannumero presenti.
Le Adunanze private deliberano a maggioranza dei presenti.

Art. 11
Di ogni Adunanza deve essere redatto verbale, da sottoporre ad approvazione nella successiva Adunanza. In caso di urgenza il verbale viene letto e approvato al termine della seduta. Dopo l'approvazione, il verbale viene conservato nella apposita raccolta e firmato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e da uno dei Segretari.
Per le nomine e per le deliberazioni sottoposte a conferma o approvazione come previsto dalla legge, dell'avvenuta conferma o approvazione è fatta menzione nei relativi verbali.

Art. 12
In ogni Adunanza si dà sommaria notizia delle pubblicazioni ricevute e si segnalano le più rilevanti tra esse. Si dà pure notizia di eventuali altri doni e degli acquisti di speciale importanza.


PUBBLICAZIONI

Art. 13
Gli «Atti» di un anno accademico formano un tomo, diviso in tre parti.
La prima parte, che prende il nome di «Parte generale e Atti ufficiali», contiene l'elenco dei Soci, le commemorazioni, le relazioni di Commissioni e quant'altro sia stabilito dal Consiglio di Presidenza.
La seconda e la terza parte contengono gli scritti (note, comunicazioni, dissertazioni) letti, o presentati per la stampa, nelle Adunanze ordinarie dell'anno, rispettivamente nella Classe di scienze matematiche, fisiche e naturali e nella Classe di scienze morali, lettere ed arti. Il discorso letto nell'Adunanza solenne viene inserito nell'una o nell'altra parte a seconda dell'argomento.
Le «Memorie» escono in volumi, distinti per Classe, senza periodicità fissa.

Art. 14
Delle pubblicazioni dell'Istituto un esemplare viene distribuito alle principali biblioteche e a quelle Accademie dalle quali l'Istituto riceve in cambio le pubblicazioni.
A ogni Socio si mandano in dono la «Parte generale» e la parte degli «Atti» della Classe di appartenenza. Su richiesta, ai Soci effettivi sono inviati gli «Atti» dell'altra Classe e le «Memorie».

Art. 15
Dei lavori stampati negli «Atti» e nelle «Memorie» gli autori riceveranno un congruo numero di esemplari secondo quanto deciso dal Consiglio di Presidenza.

Art. 16
Gli autori possono introdurre nelle prime bozze variazioni in misura non superiore a quanto stabilito nel contratto con lo stampatore; nelle seconde bozze, impaginate, debbono limitarsi alle sole correzioni tipografiche. Maggiori spese di correzione sono a carico degli autori.
Per i lavori da inserire negli «Atti» gli autori devono restituire con sollecitudine le bozze licenziate. In caso di ritardo i lavori sono pubblicati in un tomo successivo.

Art. 17
Il numero di pagine a stampa disponibili gratuitamente per ciascun lavoro è fissato anno per anno dal Consiglio di Presidenza, tenuto conto dei limiti di bilancio, e viene comunicato ai Soci all'inizio dell'anno accademico.
Figure, tavole e carte sono consentite gratuitamente nei limiti stabiliti dalla Presidenza.
La Presidenza stabilisce altresì il numero massimo di lavori di estranei che possono essere presentati da ogni singolo Socio in un anno accademico.

Art. 18
Il Consiglio di Presidenza ha facoltà di non procedere alla pubblicazione di scritti che contengono polemiche aventi carattere personale, e di nominare una Commissione che dia parere sulla pubblicazione di singole Note. Alla nomina di una Commissione deve altresì addivenire quando lo richiedano almeno cinque Soci effettivi.
Negli «Atti», gli scritti degli estranei portano in capo, oltre al nome dell'autore, il nome del Socio presentatore.

Art. 19
Non è ammessa la pubblicazione di lavori che non siano originali e, di regola, inediti.


GIUNTE E COMMISSIONI

Art. 20
Il Consiglio di Presidenza può avvalersi di comitati di Soci effettivi aventi il compito di fornire pareri non vincolanti sulle proposte d'iniziative scientifiche formulate dal Consiglio di Presidenza o presentate al Consiglio di Presidenza dai Soci. Per scopi determinati il Consiglio di Presidenza può nominare giunte e Commissioni speciali, permanenti o temporanee.


PATRIMONIO LIBRARIO E ARCHIVISTICO

Art. 21
I libri, gli opuscoli, i periodici, i giornali, i documenti d'archivio, le carte, i disegni, le fotografie, i testi digitalizzati e le fotocopie di proprietà dell'Istituto si conservano nelle sale del medesimo all'uopo adibite.

Art. 22
Il Consiglio di Presidenza ha il compito di vigilare sulla conservazione del patrimonio librario e archivistico dell'Istituto in relazione alle esigenze di funzionalità, deliberando in merito agli abbonamenti e all'acquisto di pubblicazioni e controllando la tenuta degli schedari e dei registri, anche se digitalizzati su qualunque tipo di supporto.

Art. 23
I Soci possono presentare alla Presidenza proposte di nuovi abbonamenti a riviste e acquisti di pubblicazioni.
I Soci possono avere a prestito opere dell'Istituto secondo le disposizioni stabilite dalla Presidenza.
Il prestito è di norma consentito secondo quanto stabilito dalla Presidenza.


PREMI

Art. 24
I Concorsi ai premi vengono banditi in conformità con le disposizioni dello Statuto nonché dei Regolamenti in vigore per ciascuno di essi. Tali disposizioni vengono rese note al pubblico nei rispettivi bandi. Ai premi banditi, a norma dell'art. 18 dello Statuto, non possono concorrere Soci dell'Istituto.

Art. 25
I temi dei Concorsi vengono proposti dai Soci e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.
Scaduto il termine per la presentazione dei lavori, la Presidenza nomina una Commissione giudicatrice, di tre o più componenti, sempre in un numero dispari. Possono essere chiamate a far parte di essa anche persone non appartenenti all'Istituto.
La relazione della Commissione e le proposte relative sono sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.
Le relazioni delle Commissioni giudicatrici vengono stampate nella «Parte generale e Atti ufficiali».


AMMINISTRAZIONE

Art. 26
Il Consiglio di Presidenza vigila sul patrimonio dell'Istituto e provvede alla conservazione e amministrazione dei beni immobili e mobili che comunque facciano parte o vengano a far parte di detto patrimonio.

Art. 27
I proventi e gli oneri previsti in ciascun esercizio devono essere iscritti nel bilancio preventivo, che va redatto dal Consiglio di Presidenza e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea possibilmente prima dell'inizio del mese di febbraio dell'esercizio cui si riferisce, comunque non oltre il detto mese.
Il bilancio preventivo è accompagnato da una relazione sui criteri di determinazione dei proventi e degli oneri, anche con riferimento al bilancio dell'esercizio precedente.

Art. 28
Il rendiconto consuntivo, formato dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale, viene redatto dal Consiglio di Presidenza.
Il rendiconto consuntivo, dopo i prescritti controlli dei Revisori dei conti, deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce, accompagnato da una relazione riassuntiva sia dei proventi e degli oneri dell'esercizio, in confronto con il bilancio preventivo, sia della situazione patrimoniale e del risultato dell'esercizio stesso.
Nella stessa Adunanza dell'Assemblea i Revisori dei conti presentano relazione scritta sull'esame compiuto e sulla regolarità del rendiconto consuntivo.

Art. 29
Il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo, con le relazioni del Consiglio di Presidenza e dei Revisori dei conti, accompagnati dai verbali delle Adunanze nelle quali si è proceduto alla loro approvazione, sono trasmessi al Ministero competente come stabilito dall'art. 20 dello Statuto.

Art. 30
Nel secondo semestre di ogni anno il Consiglio di Presidenza, tenuto conto delle risultanze effettive, può effettuare variazioni del bilancio preventivo, purché entro i limiti complessivi del bilancio stesso. Anche le variazioni apportate al bilancio verranno trasmesse al Ministero competente, in conformità al disposto del precedente art. 29.

Art. 31
In caso d'urgenza il Presidente può ordinare l'esecuzione di lavori e l'effettuazione di spese, salvo ratifica del Consiglio di Presidenza.

Art. 32
Il servizio di cassa e di custodia dei titoli e degli altri valori dell'Istituto sono affidati a uno o più primari Istituti di credito designati dal Consiglio di Presidenza. Il Consiglio di Presidenza potrà incaricare pure altri Istituti di credito per particolari operazioni, in rapporto alle migliori condizioni proposte.

Art. 33
L'amministrazione dei fondi pervenuti e che pervengono all'Istituto, a seguito di disposizioni testamentarie, lasciti e donazioni, somme per l'erogazione di premi e borse di studio o per altre specifiche finalità, rientra nei capitoli dei bilanci dell'Istituto con eventuale menzione dei donatori.
Il risultato di gestione di tali fondi, ove non sia diversamente disposto, può essere destinato o all'aumento della dotazione o agli scopi che siano determinati dall'Istituto.

Art. 34
Il Consiglio di Presidenza vigila sulla regolare effettuazione delle riscossioni derivanti dalle attività dell'Istituto e dei vari Fondi da esso amministrati e sulla conseguente custodia, come anche sulla regolare erogazione delle spese, nei limiti del bilancio preventivo.

Art. 35
Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.


PERSONALE

Art. 36
La pianta organica del personale, le nomine del Direttore e del Cancelliere, le norme per l'assunzione e la disciplina giuridica, per quanto non sia stabilito attraverso la contrattazione collettiva, alla quale è altresì riservata la determinazione del trattamento economico, sono stabiliti con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dell'Istituto su proposta del Consiglio di Presidenza.


DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 37
Della morte di ogni Socio è data notizia nella «Parte generale e Atti ufficiali» dell'Istituto.
Della morte di un Socio effettivo si dà anche pubblica notizia almeno in uno dei quotidiani locali di maggiore diffusione ed inoltre del Socio effettivo scomparso viene di regola tenuta pubblica commemorazione da parte di un altro Socio; negli «Atti» si pubblica comunque almeno un cenno della vita e sulle opere del defunto.

Art. 38
Le proposte di modifica al presente Regolamento interno vengono prese in considerazione quando siano avanzate dal Consiglio di Presidenza o da almeno dieci Soci effettivi ed effettivi in soprannumero. Esse sono inviate ai Soci effettivi ed effettivi in soprannumero con l'ordine del giorno di una prima Adunanza convocata per la loro presentazione e discussione. Esse saranno poi iscritte all'ordine del giorno di successiva Adunanza per l'eventuale prosecuzione della discussione e la votazione. Per la validità dell'Adunanza e per l'approvazione delle modifiche proposte è necessaria la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.
Ove nella predetta Adunanza non venga raggiunto il numero delle presenze necessario per la sua validità, viene indetta una nuova riunione che sarà valida qualunque sia il numero dei Soci presenti.
 
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