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STATUTO
E REGOLAMENTO
Il presente Statuto è stato approvato dai soci dell’Istituto
Veneto nell’adunanza privata del 24 febbraio 2007 e,
acquisito il parere favorevole del Ministero per i Beni e
le Attività Culturali, come comunicato dalla Prefettura
di Venezia con lettera raccomandata del 19 giugno 2007, è
entrato in vigore con l’a.a. 2007-08.
STATUTO
Art. 1
L’Istituto Veneto, Accademia di Scienze, Lettere ed
Arti, ha per fine l’incremento, la diffusione e la tutela
delle scienze, delle lettere e delle arti.
Esso provvede al raggiungimento dei suoi scopi con la dotazione
annua dello Stato, con i contributi di Enti pubblici e di
privati e con le sue altre entrate.
L’Istituto ha personalità giuridica; ha sede
in Venezia, nel palazzo Loredan assegnatogli in uso dallo
Stato.
Art. 2
L’Istituto è composto di due classi, l’una
per le scienze matematiche, fisiche e naturali, l’altra
per le scienze morali, le lettere e le arti.
Ciascuna classe è formata di 40 componenti per la categoria
dei soci effettivi, 80 per quella dei soci corrispondenti,
25 per quella dei soci stranieri. I soci corrispondenti sono
distinti nelle sotto categorie dei corrispondenti residenti
nelle Venezie, di 55 componenti, e dei corrispondenti non
residenti nelle Venezie, di 25 componenti.
L’insieme dei soci effettivi, compresi quelli in soprannumero,
forma l’Assemblea dell’Istituto.
Art. 3
Con l’inizio dell’anno accademico successivo a
quello del compimento dell’ottantesimo anno di età,
i soci effettivi, corrispondenti e stranieri sono considerati
in soprannumero.
Con deliberazione dell’Assemblea, i soci effettivi e
corrispondenti residenti possono, su loro richiesta, essere
collocati in soprannumero, come pure possono esserlo, su proposta
del Consiglio di presidenza, i soci effettivi e corrispondenti
residenti che, per oltre un triennio,
non abbiano partecipato alle attività dell’Istituto.
I soci in soprannumero conservano tutti i diritti e le prerogative
della categoria di appartenenza.
Quando nel presente statuto e negli altri atti normativi dell’Istituto
è fatto riferimento ai soci, in generale o con riguardo
alla categoria di appartenenza, senza ulteriori specificazioni,
esso è da intendere comprensivo dei soci in soprannumero.
I posti già occupati dai soci in soprannumero vengono
considerati
vacanti.
Art. 4
Personalità altamente benemerite della cultura, italiane
o straniere, possono essere nominate soci onorari dell’Istituto,
con la procedura indicata nell’art. 15. Esse sono considerate
come soci effettivi in soprannumero, con gli stessi diritti
e prerogative;
possono scegliere la classe alla quale desiderano appartenere.
Su proposta di almeno un terzo dei soci effettivi, i Presidenti
cessati dall’ufficio possono essere nominati Presidenti
emeriti.
Per la nomina si segue la procedura di cui all’art.
15, 2° e 3° comma, con l’esclusione della motivazione.
Art. 5
L’Istituto ha un Presidente, un Vicepresidente, un Amministratore
e due Segretari, i quali costituiscono il Consiglio di presidenza
e sono eletti dall’Assemblea tra i soci effettivi.
Il Presidente e il Vicepresidente devono appartenere a classi
diverse; lo stesso criterio vale per i due Segretari.
Tutti i componenti del Consiglio durano in carica un triennio
accademico. Il Presidente e il Vicepresidente possono essere
rieletti immediatamente alla stessa carica per una sola volta.
L’elezione del Consiglio di presidenza ha luogo nel
trimestre aprile-giugno. Ove il provvedimento ministeriale
relativo alla nomina del Presidente non sia pervenuto prima
della fine dell’anno accademico in corso, l’entrata
in carica del Consiglio ha luogo il giorno successivo a quello
del provvedimento stesso.
Ove si renda vacante nel corso dell’anno accademico
il posto di Presidente, il Vicepresidente ne assume le funzioni
fino al compimento del medesimo anno, nel corso del quale
si dovrà procedere al rinnovo dell’intero Consiglio
di presidenza.
Ove si renda vacante, prima della scadenza del triennio, uno
dei posti del Consiglio diverso da quello del Presidente,
esso viene coperto con una elezione suppletiva; l’eletto
rimane in
carica fino al compimento di tale termine.
Qualora la vacanza si verifichi quando mancano meno di nove
mesi alla scadenza del triennio, è in facoltà
del Consiglio di presidenza di non dar corso all’elezione
suppletiva, prendendo le opportune disposizioni per il regolare
funzionamento del Consiglio stesso.
Art. 6
Il Presidente ha la rappresentanza legale e la direzione generale
dell’Istituto; sovraintende alle pubblicazioni e alla
conservazione del patrimonio, cura l’osservanza dello
statuto e dei regolamenti, convoca e presiede le adunanze
generali e le adunanze private.
Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce
in caso di assenza o di impedimento.
Art. 7
Il Consiglio di presidenza coadiuva il Presidente nell’esercizio
delle sue funzioni. Formula il bilancio preventivo, e relative
variazioni, e il rendiconto consuntivo in base alle proposte
dell’Amministratore.
Il bilancio preventivo, accompagnato dalla relazione del Consiglio
di presidenza, e il conto consuntivo, accompagnato dalle relazioni
del Consiglio di presidenza e dei revisori dei conti, debbono
essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea.
Art. 8
Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre
membri effettivi e due supplenti, nominati ogni tre anni dall’Assemblea
e scelti tra i soci effettivi.
I revisori vigilano sull’osservanza della legge nonché
delle norme statutarie e regolamentari nella gestione amministrativa;
essi esaminano i rendiconti consuntivi e ne riferiscono per
iscritto all’Assemblea dell’Istituto.
Art. 9
L’Amministratore, nell’assumere l’ufficio,
riceve gli inventari dei beni dell’Istituto, li sottoscrive
e ne assume le relative garanzie.
Egli gestisce il patrimonio mobile e immobile dell’Istituto,
giusta le deliberazioni del Consiglio di presidenza, cura
la riscossione delle entrate, l’erogazione delle spese
e la tenuta dei
libri contabili. Su delega del Presidente può firmare
mandati di pagamento.
Art. 10
I Segretari attendono al coordinamento scientifico e culturale
delle attività delle rispettive classi, e curano le
pubblicazioni dell’Istituto. Spetta ai Segretari la
compilazione dei verbali delle sedute.
Art. 11
Salvo quanto disposto agli articoli 13, 14 e 22 le adunanze
sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti. Le
deliberazioni si intendono approvate quando abbiano conseguito
la maggioranza dei voti dei soci presenti, purché il
numero dei voti favorevoli superi il quarto del numero dei
soci effettivi, non computati quelli in soprannumero.
Le votazioni si fanno per schede segrete ogni volta che esse
riguardano persone, o quando ne venga fatta richiesta da almeno
cinque componenti dell’Assemblea.
Art. 12
Il Consiglio di presidenza stabilisce ogni anno il numero
di nuovi soci effettivi, corrispondenti residenti, corrispondenti
non residenti e stranieri che possono essere eletti, entro
il limite dei posti vacanti.
L’elezione avviene una sola volta nell’anno, da
parte della Assemblea, fra i candidati preventivamente proposti,
per ciascuna classe, dai soci effettivi della classe stessa.
Art. 13
Quando nell’Assemblea il numero dei soci presenti non
raggiunga la metà più uno dei soci effettivi,
non computati i soci in soprannumero, le elezioni sono rinviate
ad una nuova riunione, indetta successivamente. Quando nemmeno
in seconda convocazione
sia raggiunto il numero sopra indicato, le elezioni sono rinviate
all’anno accademico successivo.
Sono eletti i candidati che abbiano ottenuto il voto favorevole
della metà più uno dei votanti, senza computare
gli astenuti.
Art. 14
L’Assemblea convocata per la nomina del Presidente e
degli altri componenti il Consiglio di presidenza è
valida quando il numero dei presenti aventi diritto al voto,
computati i soci in
soprannumero, raggiunga la metà più uno dei
soci, non computati i soci in soprannumero.
Saranno eletti i soci effettivi che avranno ottenuto il voto
di almeno due terzi dei votanti senza computare gli astenuti.
Quando in tale votazione non venga raggiunto il numero dei
voti richiesto, l’Assemblea sarà convocata in
altro giorno per una nuova votazione con le modalità
di cui al comma precedente. Qualora anche in detta votazione
non si raggiunga il numero richiesto, si procederà
immediatamente ad una nuova votazione di ballottaggio tra
i due candidati che abbiano raggiunto il maggior numero di
voti. Sarà eletto il candidato che avrà ottenuto
il maggior numero di voti. L’Assemblea può peraltro
disporre il rinvio della votazione di ballottaggio a una successiva
riunione.
Art. 15
Le proposte per la nomina di soci onorari sono prese in considerazione
quando siano avanzate da almeno la metà dei soci effettivi
di una classe.
Le proposte adeguatamente motivate vengono inviate dalla Presidenza
a tutti i soci effettivi affinché esprimano il loro
voto segreto.
Si considerano eletti coloro che abbiano conseguito i due
terzi dei voti espressi, che devono comunque superare la metà
dei soci effettivi senza computare gli astenuti.
Art. 16
Il calendario dell’anno accademico viene fissato dal
Consiglio di presidenza. Alle adunanze generali partecipano
tutti i soci; esse sono aperte ad ogni interessato.
In dette adunanze vengono svolte relazioni e discussioni su
argomenti di carattere scientifico o d’interesse generale;
vengono letti o riassunti scritti di soci, o anche di studiosi
non appartenenti all’Istituto purché presentati
da un socio, in vista della pubblicazione negli “Atti”
o, quando siano di carattere monografico, nelle “Memorie”.
In merito all’accettazione, la Presidenza potrà
chiedere il parere di uno o più soci. Il parere
di una commissione composta di tre soci, scelti di norma nella
classe di competenza, è richiesto in ogni caso per
gli scritti da inserire nelle “Memorie”.
Alle adunanze private in cui siano trattati argomenti concernenti
il governo e la gestione amministrativa dell’Istituto
e dei Fondi ad esso pervenuti per specifiche finalità,
possono essere chiamati a partecipare, su invito del Presidente,
ma senza voto deliberativo, soci stranieri e corrispondenti,
nonché consulenti esterni.
Art. 17
L’Istituto potrà organizzare pubbliche conferenze
e convegni su temi indicati dalla Presidenza e deliberati
dall’Assemblea.
Art. 18
L’Istituto potrà conferire premi o altri riconoscimenti
a studiosi ed enti che si siano distinti nelle lettere, nelle
scienze e nelle loro applicazioni. Un particolare riguardo
sarà riservato ad
attività e studi che interessino Venezia, le province
venete e la storia della Repubblica veneta. I premi non possono
essere conferiti a soci dell’Istituto.
Art. 19
L’impiego delle somme provenienti da alienazioni di
beni, da lasciti, da donazioni, o comunque da destinarsi ad
incremento del patrimonio dell’Istituto, deve essere
deliberato dall’Assemblea.
Art. 20
Le nomine dei soci, del Presidente e del Vicepresidente sono
confermate secondo quanto disposto dalla legge.
La Presidenza darà comunicazione al Ministero competente
delle deliberazioni assunte ai sensi dell’articolo 3.
Art. 21
Ogni anno dovrà essere inviata a cura della Presidenza
al Ministero competente una relazione riassuntiva sull’attività
svolta nell’anno precedente.
Saranno egualmente comunicati al Ministero il bilancio preventivo,
e relative variazioni, e il rendiconto consuntivo, dopo che
siano stati approvati dall’Assemblea.
Art. 22
Le proposte di modifica al presente statuto vengono prese
in considerazione quando siano avanzate dal Consiglio di presidenza
o da almeno dieci soci effettivi. Esse sono inviate ai soci
effettivi con l’ordine del giorno di una prima adunanza
convocata per la loro presentazione e discussione. Esse saranno
poi iscritte all’ordine del giorno di successiva adunanza
per l’eventuale prosecuzione della discussione e la
votazione. Per la validità di tale adunanza è
richiesta la presenza di almeno la metà più
uno dei soci effettivi, non computati i soci in soprannumero.
Per l’approvazione delle modifiche proposte è
richiesto il voto favorevole della metà più
uno dei presenti.
Ove nella predetta adunanza non venga raggiunto il numero
delle presenze necessario per la sua validità, viene
indetta una nuova riunione che sarà valida qualunque
sia il numero dei soci presenti.
Art. 23
L’Istituto ha un regolamento interno e un regolamento
del
personale, entrambi approvati dall’Assemblea dell’Istituto.
Il presente Regolamento, approvato dai soci dell’Istituto
Veneto nell’adunanza privata
del 24 febbraio 2007 e dal Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, come comunicato dalla Prefettura di Venezia con
lettera raccomandata del 19 giugno 2007, è entrato
in vigore con l’a.a. 2007-08.
REGOLAMENTO
Il presente Regolamento è stato approvato dai soci
dell’Istituto Veneto nell’adunanza privata del
24 febbraio 2007 e, acquisito il parere favorevole del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali, come comunicato
dalla Prefettura di Venezia con lettera raccomandata del 19
giugno 2007, è entrato in vigore con l’a.a. 2007-08.
ELEZIONI
Art. 1
L’adunanza privata per l’elezione dei soci ha
luogo nel trimestre aprile-giugno.
Art. 2
Per l’elezione dei soci effettivi il Consiglio di presidenza
determina il numero dei posti da coprire per ciascuna delle
due classi e per le varie aree di ciascuna classe, preventivamente
stabilite dall’Assemblea su proposta della presidenza.
Nel determinare l’assegnazione dei posti, il Consiglio
di presidenza terrà conto sia delle presenze già
esistenti nell’Istituto, sia dell’opportunità
di presenza di settori del sapere o non ancora o non sufficientemente
rappresentati.
È quindi indetta una riunione, possibilmente nei mesi
di febbraio o marzo, distinta per ciascuna classe, sotto la
presidenza del Presidente o del Vicepresidente a seconda della
rispettiva classe di appartenenza o, in mancanza, del rispettivo
Segretario per una discussione generale sulle candidature
proposte dai soci, che debbono essere fatte pervenire al Consiglio
di presidenza almeno quindici giorni prima di quello stabilito
per la riunione in modo da poter essere comunicate ai soci
della classe interessata prima della riunione stessa. Al termine
della riunione le candidature proposte saranno oggetto di
una votazione segreta tra i soci presenti. Salvo il caso che
per un posto risulti un solo candidato, la votazione deve
portare all’identificazione, per ogni posto da coprire,
dei due candidati sui quali s’è verificata una
convergenza dei consensi e fra i quali dovrà essere
effettuato il ballottaggio.
Le votazioni per le elezioni dei soci effettivi hanno luogo
mediante scrutinio segreto e con due schede, una per ogni
classe; in tali schede ciascuno dei votanti indica nomi di
eligendi in numero non superiore a quello dei posti da coprire
per ciascuna classe e ciascuna area.
Art. 3
Per l’elezione dei soci corrispondenti residenti nelle
Venezie il Consiglio di presidenza determina il numero dei
posti da coprire per ciascuna delle due classi e per le varie
aree di ciascuna classe, preventivamente stabilite dall’Assemblea
su proposta della presidenza. Nel determinare l’assegnazione
dei posti, il Consiglio di presidenza terrà conto sia
delle presenze già esistenti nell’Istituto, sia
dell’opportunità di presenza di settori del sapere
o non ancora o non sufficientemente rappresentati. È
quindi indetta una riunione, possibilmente nei mesi di febbraio
o marzo, distinta per ciascuna classe, sotto la presidenza
del Presidente o del Vicepresidente a seconda della rispettiva
classe di appartenenza o, in mancanza, del rispettivo Segretario
per una discussione generale sulle candidature proposte dai
soci, che debbono essere fatte pervenire al Consiglio di presidenza
almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la riunione
in modo da poter essere comunicate ai soci della classe interessata
prima della riunione stessa. Sulle candidature presentate
si svolge una discussione, che consenta di effettuare una
valutazione comparativa. Nel caso siano necessari ulteriori
approfondimenti la riunione potrà essere aggiornata
ad altra data. Al termine della riunione le candidature risultanti
dalle valutazioni comparative saranno oggetto di una votazione
segreta tra i soci presenti. Salvo il caso che per un posto
risulti un solo candidato, la votazione deve portare all’identificazione,
per ogni posto da coprire, dei due candidati sui quali s’è
verificata una convergenza dei consensi e fra i quali dovrà
essere effettuato il ballottaggio.
Non sono presi in considerazione, ai fini delle elezioni dei
soci, i candidati che non abbiano ottenuto almeno un quarto
dei consensi dei presenti nelle riunioni di classe. Nel corso
della seduta convocata per l’elezione dei soci, e prima
di dar corso alle votazioni, deve essere distribuito ai presenti
un profilo dei candidati. Sempre prima dell’inizio delle
votazioni, per i posti da coprire per i quali sia previsto
il ballottaggio, la Presidenza può disporre l’effettuazione
di una breve discussione a integrazione dei profili dei candidati.
Per ogni candidato non possono essere consentiti più
di due interventi, della durata massima di cinque minuti ciascuno.
Le votazioni hanno luogo mediante scrutinio segreto e con
due schede, una per ogni classe; in tali schede ciascuno dei
votanti indica nomi di candidati in numero non superiore a
quello dei posti da coprire per ciascuna classe e ciascuna
area.
Per l’elezione dei soci corrispondenti non residenti
nelle Venezie, come pure dei soci stranieri, si segue lo stesso
procedimento previsto per l’elezione dei soci residenti.
Art. 4
L’anzianità nelle categorie di cui all’art.
2 dello statuto si determina dalla data di nomina nella categoria;
a parità di data si tiene conto dell’età.
L’elenco dei soci, distinti per categoria, segue l’ordine
di anzianità.
ADUNANZE
Art. 5
L’anno accademico comincia il 1° settembre e termina
il 31 agosto.
L’anno finanziario comincia il 1° gennaio e termina
il 31 dicembre. Le adunanze sono di regola tenute secondo
il calendario fissato dal Consiglio di presidenza; questo
può tuttavia, dandone tempestiva comunicazione ai soci,
fissare singole adunanze in giorni diversi da quelli stabiliti.
Ogni anno, solitamente nel mese di giugno, ha luogo un’adunanza
solenne, nella quale il Presidente dà il resoconto
dell’attività svolta e un socio designato dal
Consiglio di presidenza tiene un discorso su un argomento
concordato con il Consiglio stesso.
Art. 6
Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza,
dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi dal membro del
Consiglio di presidenza di maggior anzianità accademica.
Per tutte le adunanze generali l’invito di convocazione,
con i titoli degli scritti e i nomi degli autori e dei presentatori,
è inviato ai soci almeno cinque giorni prima.
L’ordine del giorno delle adunanze private, con l’indicazione
degli argomenti da trattare, è pure inviato ai soci
effettivi almeno cinque giorni prima di quello fissato per
l’Assemblea. Salvo brevi comunicazioni che siano consentite
dal Presidente, non possono essere effettuate, nel corso delle
adunanze, letture e presentazioni di scritti diversi da quelli
indicati nell’invito.
Qualora siano presenti a un’adunanza dotti nazionali
o stranieri di merito segnalato, possono essere invitati dal
Presidente a prendere la parola.
Art. 7
Di ogni adunanza deve essere redatto verbale, da sottoporre
ad approvazione nella successiva riunione. In caso di urgenza
il verbale viene letto ed approvato al termine della seduta.
Dopo l’approvazione, il verbale viene conservato nella
apposita raccolta e firmato dal Presidente, o da chi ne fa
le veci, e da uno dei Segretari.
Per le nomine e per le deliberazioni sottoposte a conferma
o approvazione come previsto dalla legge, dell’avvenuta
conferma o approvazione è fatta menzione nei relativi
verbali.
Art. 8
In ogni adunanza si dà sommaria notizia delle pubblicazioni
ricevute e si segnalano le più rilevanti tra esse.
Si dà pure notizia di eventuali altri doni e degli
acquisti di speciale importanza.
PUBBLICAZIONI
Art. 9
Gli “Atti” di un anno accademico formano un tomo,
diviso in tre parti.
La prima parte, che prende il nome di Parte generale e Atti
ufficiali, contiene l’elenco dei soci, le commemorazioni,
le relazioni di commissioni e quant’altro sia stabilito
dal Consiglio di presidenza.
La seconda e la terza parte contengono gli scritti (note,
comunicazioni, dissertazioni) letti, o presentati per la stampa,
nelle adunanze ordinarie dell’anno, rispettivamente
nella classe di scienze matematiche, fisiche e naturali e
nella classe di scienze morali, lettere ed arti. Il discorso
letto nell’adunanza solenne viene inserito nell’una
o nell’altra parte a seconda dell’argomento.
Le “Memorie” escono in volumi, distinti per classe,
senza periodicità fissa.
Art. 10
Delle pubblicazioni dell’Istituto un esemplare viene
distribuito alle principali biblioteche e a quelle accademie
dalle quali l’Istituto riceve in cambio le pubblicazioni.
Ad ogni socio si mandano in dono la Parte generale e la parte
degli “Atti” della classe di appartenenza. Su
richiesta, ai soci effettivi sono inviati gli “Atti”
dell’altra classe e le Memorie.
Art. 11
Dei lavori stampati negli “Atti” e nelle “Memorie”
gli autori riceveranno un congruo numero di esemplari secondo
quanto deciso dal Consiglio di presidenza.
Art. 12
Gli autori possono introdurre nelle prime bozze variazioni
in misura non superiore a quanto stabilito nel contratto con
lo stampatore; nelle seconde bozze, impaginate, debbono limitarsi
alle sole correzioni tipografiche. Maggiori spese di correzione
sono a carico degli autori. Per i lavori da inserire negli
“Atti” gli autori devono restituire con sollecitudine
le bozze licenziate. In caso di ritardo i lavori sono pubblicati
in un tomo successivo.
21 REGOLAMENTO
Art. 13
Il numero di pagine a stampa disponibili gratuitamente per
ciascun lavoro è fissato anno per anno dal Consiglio
di presidenza, tenuto conto dei limiti di bilancio, e viene
comunicato ai soci all’inizio dell’anno accademico.
Figure, tavole e carte sono consentite gratuitamente nei limiti
stabiliti dalla Presidenza.
La Presidenza stabilisce altresì il numero massimo
di lavori di estranei che possono essere presentati da ogni
singolo socio in un anno accademico.
Art.
14
Il Consiglio di presidenza ha facoltà di non procedere
alla pubblicazione di scritti che contengono polemiche aventi
carattere personale, e di nominare una commissione che dia
parere sulla pubblicazione di singole note. Alla nomina di
una commissione deve altresì addivenirsi quando lo
richiedano almeno cinque soci effettivi.
Negli “Atti”, gli scritti degli estranei portano
in capo, oltre al nome dell’autore, il nome del socio
presentatore.
Art. 15
Non è ammessa la pubblicazione di lavori che non siano
originali e, di regola, inediti.
GIUNTE E COMMISSIONI
Art. 16
Il Consiglio di presidenza può avvalersi di comitati
di soci effettivi aventi il compito di fornire pareri non
vincolanti sulle proposte di iniziative scientifiche formulate
dal Consiglio di presidenza o presentate al Consiglio di presidenza
dai soci. Per scopi determinati il Consiglio di presidenza
può nominare giunte e commissioni speciali, permanenti
o temporanee.
Art. 17
Le norme per la formazione del Consiglio di amministrazione
del patrimonio Minich sono fissate dal regolamento della Fondo
“Angelo Minich”.
PATRIMONIO LIBRARIO E ARCHIVISTICO
Art. 18
I libri, gli opuscoli, i periodici, i giornali, i documenti
d’archivio, le carte, i disegni, le fotografie e le
fotocopie di proprietà dell’Istituto si conservano
nelle sale del medesimo all’uopo adibite.
Art. 19
Il Consiglio di presidenza ha il compito di vigilare sulla
conservazione del patrimonio librario e archivistico dell’Istituto
in relazione alle esigenze di funzionalità, deliberando
in merito agli abbonamenti e all’acquisto di pubblicazioni
e controllando la tenuta degli schedari e dei registri.
Art. 20
I soci possono presentare alla Presidenza proposte di nuovi
abbonamenti a riviste e acquisti di pubblicazioni. I soci
possono avere a prestito opere dell’Istituto secondo
le disposizioni stabilite dalla Presidenza. Il prestito è
di norma consentito secondo quanto stabilito dalla Presidenza.
PREMI
Art. 21
I concorsi ai premi vengono banditi in conformità con
le disposizioni dello statuto nonché dei regolamenti
in vigore per ciascuno di essi. Tali disposizioni vengono
rese note al pubblico
nei rispettivi bandi. Ai premi banditi, a norma dell’art.
18 dello statuto, non possono concorrere soci dell’Istituto.
Art. 22
I temi dei concorsi vengono proposti dai soci e sottoposti
all’approvazione dell’Assemblea.
Scaduto il termine per la presentazione dei lavori, la Presidenza
nomina una commissione giudicatrice, di tre o più componenti,
sempre in un numero dispari. Possono essere chiamate
a far parte di essa anche persone non appartenenti all’Istituto.
La relazione della commissione e le proposte relative sono
sottoposte all’approvazione dell’Assemblea.
Le relazioni delle commissioni giudicatrici vengono stampate
nella Parte generale e Atti ufficiali.
AMMINISTRAZIONE
Art. 23
Il Consiglio di presidenza vigila sul patrimonio dell’Istituto
e provvede alla conservazione e amministrazione dei beni immobili
e mobili che comunque facciano parte o vengano a far parte
di detto patrimonio.
Art. 24
I proventi e gli oneri previsti in ciascun esercizio devono
essere iscritti nel bilancio preventivo, che va redatto dal
Consiglio di presidenza e sottoposto all’approvazione
dell’Assemblea possibilmente prima dell’inizio
del mese di febbraio dell’esercizio cui si riferisce,
comunque non oltre il detto mese. Il bilancio preventivo è
accompagnato da una relazione sui criteri di determinazione
dei proventi e degli oneri, anche con riferimento al bilancio
dell’esercizio precedente.
Art. 25
Il rendiconto consuntivo, formato dal conto economico dell’esercizio
e dallo stato patrimoniale, viene redatto dal Consiglio di
presidenza.
Il rendiconto consuntivo, dopo i prescritti controlli dei
revisori dei conti, deve essere sottoposto all’approvazione
dell’Assemblea entro il mese di aprile dell’anno
successivo a quello cui si riferisce, accompagnato da una
relazione riassuntiva sia dei
proventi e degli oneri dell’esercizio, in confronto
con il bilancio preventivo, sia della situazione patrimoniale
e del risultato dell’esercizio stesso.
Nella stessa adunanza dell’Assemblea i revisori dei
conti presentano una relazione scritta sull’esame compiuto
e sulla regolarità del rendiconto consuntivo.
Art. 26
Il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo, con le
relazioni del Consiglio di presidenza e dei revisori dei conti,
accompagnati dai verbali delle adunanze nelle quali si è
proceduto
alla loro approvazione, sono trasmessi al Ministero competente
come stabilito dall’art. 21 dello statuto.
Art. 27
Nel secondo semestre di ogni anno il Consiglio di presidenza,
tenuto conto delle risultanze effettive, può effettuare
variazioni del bilancio preventivo, purché entro i
limiti complessivi
del bilancio stesso. Anche le variazioni apportate al bilancio
verranno trasmesse al Ministero competente, in conformità
al disposto del precedente articolo 26.
Art. 28
In caso d’urgenza il Presidente può ordinare
l’esecuzione di lavori e l’effettuazione di spese,
salvo ratifica del Consiglio di presidenza.
Art. 29
Il servizio di cassa e di custodia dei titoli e degli altri
valori dell’Istituto sono affidati a un primario Istituto
di credito designato dal Consiglio di presidenza. Il Consiglio
di presidenza
potrà incaricare pure altri istituti di credito per
particolari operazioni, in rapporto alle migliori condizioni
proposte.
Art. 30
L’amministrazione dei fondi pervenuti e che pervengono
all’Istituto, a seguito di lasciti e donazioni, per
l’erogazione di premi e borse di studio o per altre
specifiche finalità è tenuta
separata da quella dell’Istituto.
Il risultato di gestione di tali fondi, ove, non sia diversamente
disposto, può essere destinato o all’aumento
della dotazione o agli scopi che siano determinati dall’Istituto.
Art. 31
L’amministrazione del legato pervenuto in proprietà
dell’Istituto Veneto per disposizione testamentaria
di Angelo Minich è tenuta separata, secondo le norme
del relativo regolamento.
Art. 32
Il Consiglio di presidenza vigila sulla regolare effettuazione
delle riscossioni derivanti dalle attività dell’Istituto
e dei vari Fondi da esso amministrati e sulla conseguente
custodia, come anche sulla regolare erogazione delle spese,
nei limiti del bilancio preventivo.
Art. 33
Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.
PERSONALE
Art. 34
La pianta organica del personale, le norme per l’assunzione
e la disciplina giuridica per quanto non sia stabilito attraverso
la contrattazione collettiva, alla quale è altresì
riservata la determinazione del trattamento economico, sono
stabiliti con apposito regolamento approvato dall’Assemblea
dell’Istituto su proposta del Consiglio di presidenza.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 35
Della morte di ogni socio è data notizia nella Parte
generale e Atti ufficiali dell’Istituto.
Della morte di un socio effettivo si dà anche pubblica
notizia almeno in uno dei quotidiani locali di maggiore diffusione
ed inoltre del socio effettivo scomparso viene di regola tenuta
pubblica commemorazione da parte di un altro socio; negli
“Atti” si pubblica comunque almeno un cenno della
vita e sulle opere del defunto.
Art. 36
Le proposte di modifica al presente regolamento vengono prese
in considerazione quando siano avanzate dal Consiglio di presidenza
o da almeno dieci soci effettivi. Esse sono inviate ai soci
effettivi con l’ordine del giorno di una prima adunanza
convocata per la loro presentazione e discussione. Esse saranno
poi iscritte all’ordine del giorno di successiva adunanza
per l’eventuale prosecuzione della discussione e la
votazione. Per la validità
dell’adunanza e per l’approvazione delle modifiche
proposte è necessaria la maggioranza prevista per le
modifiche statutarie.
Ove nella predetta adunanza non venga raggiunto il numero
delle presenze necessario per la sua validità, viene
indetta una nuova riunione che sarà valida qualunque
sia il numero dei soci presenti.
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